A decorrere dal 1 luglio 1967, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni che risultano dalle annesse tabelle A e B, firmate dal Ministro per le finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Allegato II della tariffa, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio e' sospesa totalmente o parzialmente, e' sostituito da quello annesso al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il contingente di "borace anidro" destinato alla fabbricazione di smalti, previsto dalla voce della tariffa 28.46-A-I-a-2-aa, e' aumentato, per l'anno 1967, da quintali 20.000 a quintali 38.000.
Art. 4
#Comma 1
L'art. 47 delle Disposizioni preliminari della Tariffa e' modificato come segue: "Le note esplicative della Nomenclatura, redatte dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4, punto c) della Convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonche' le note esplicative complementari alla tariffa doganale comune delle Comunita' europee, redatte dai competenti organi comunitari, sono rese applicabili con decreto del Ministro per le finanze".