Dopo l'articolo 91 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 91-bis (Comunicazione dello Stato membro d'origine). - 1.
Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformita' all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione e' effettuata alle autorita' competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonche' alle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti.
2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine e' l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di piu' Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.».
All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2013/50/UE» e le parole: «qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE».
All'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
Dopo l'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 154-quater (Trasparenza dei pagamenti ai governi). - 1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.».
All'articolo 194-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Nella determinazione» sono inserite le seguenti: «del tipo e».
All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «115-bis» sono soppresse.
All'articolo 194-quinquies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1.1 e 1.2,» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,».
All'articolo 195-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 158, le parole: «nel Bollettino» sono soppresse e dopo le parole: «della Consob» sono inserite le seguenti: «, in conformita' alla normativa europea di riferimento.».