Per i prodotti elencati nell'annessa tabella firmata dal Ministro per le finanze, provenienti da Paesi estranei alle Comunita' europee, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno di essi indicata e nei limiti dei rispettivi contingenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' prorogata, fino al 30 settembre 1965, la temporanea riduzione al 4% del dazio per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce della tariffa 29.01-D-II-b-I), disposta, fino al 31 dicembre 1964, limitatamente ad un contingente di 18.000 tonnellate ed alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 653.
Art. 3
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo iodio greggio (voce della tariffa 28.01-D-I) e' ammesso all'importazione in esenzione daziaria per tutte le provenienze.
Art. 4
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per l'essenza di trementina (voce della tariffa 38.07-A-II) e per le colofonie (comprese le "peci resinose") (voce della tariffa 38.08-A), provenienti da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, si applicano, rispettivamente, nella misura del 3% e del 3,50%.
Art. 5
#Comma 1
Dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1965, per i sottoindicati prodotti, provenienti dai Paesi estranei alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno indicata:
a) ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3%
fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di
vanadio (voce della tariffa 73.01-D-I)................. 1%
b) rotaie usate (voce della tariffa 73.16-A-II-b).. 6%
Art. 6
#Comma 1
Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa 28.
15-B), stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 e successive proroghe e modificazioni fino al 31 marzo 1964, sono ulteriormente prorogate dal 1 aprile 1964 al 31 luglio 1965.
Durante quest'ultimo periodo, tale tassa viene cosi' fissata:
L. 1351,50 per 100 kg. di prodotto dal 1 aprile 1964 al 31 marzo 1965;
L. 1589 per 100 kg. di prodotto dal 1 aprile 1965 al 31 luglio 1965.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.