Dal 1 luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente ridotti alla misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella, stessa.
Art. 3
#Comma 1
Dal 1 luglio 1961 e fino al 30 giugno 1965, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti compresi nelle voci elencate nell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente nella misura fissata per ciascuna voce nella tabella stessa.
Art. 4
#Comma 1
Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 1 luglio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata:
1% inclusi di titanio e da 0,5% a 1% inclusi di vanadio
(voce di tariffa 73.01-D-I) . . . . . . . . . . . . . . . . 1% sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
(coils di qualita Siemens-Martin o L/D, di larghezza tra
mm. 700 e mm. 1.100 e di spessore tra mm. 1,8 e mm. 2,2
(voce di tariffa ex 73.08-A) nei limiti di un contingente
di tonnellate 30.000, riservato alle aziende sprovviste di
acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a
freddo di coils per la produzioni di lamierini laminati a
freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione
con impianti propri, di banda stagnata, lamierini zincati e
piombati, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da
stabilirsi dal Ministro per le finanze. . . . . . . . . . . 5% lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il
loro spessore, na perdita in Watt per kg. non superiore a
0,75 Watt - lamiere a cristalli orientati - (voci di tarif-
fa 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1) nei limiti di un contingente
globale di tonnellate 1200, sotto l'osservanza delle norme
e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. . . 3% vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente
laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6
e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% (voce
di tariffa ex 73.15-A-IV-b), destinata all'industria dei
pneumatici, nei limiti di un contingente di tonnellate
2500, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabi-
lirsi dal Ministro per le finanze . . . . . . . . . . . . . esenzio ne
rotaie usate (voce di tariffa 73.16-A-II-b) . . . . . . 6%
Art. 5
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce di tariffa 29.01-D-II-b-1) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente il dazio del 4% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 18.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 luglio 1965, n.894 ha disposto (con l'art. 2) che "E' prorogata, fino al 30 settembre 1965, la temporanea riduzione al 4% del dazio per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce della tariffa 29.01-D-II-b-I), disposta, fino al 31 dicembre 1964, limitatamente ad un contingente di 18.000 tonnellate ed alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' economica europea, con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 653."
Art. 6
#Comma 1
Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963, n. 1862, per la importazione in esenzione da dazio di tereftalato di dimetile (voce di tariffa ex 29.15-C-II-a-2) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti e destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, e' aumentato da quintali 20.000 a quintali 36.000.
Art. 7
#Comma 1
L'esenzione daziaria per la carta giapponese destinata alla fabbricazione di budella artificiali (voce di tariffa ex 48.01-E-II-h-3-bb) disposta, per tutte le provenienze, con l'art 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, e' prorogata al 31 dicembre 1964.
Art. 8
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per gli agenti conservatori a base di fenoli alchilati (voce di tariffa ex 38.19-Q-IV-n) e per la metilidrossietilcellulosa (voce di tariffa ex 39.03-E-I-b) limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti.
Art. 9
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
a) ai prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', si applicano i dazi indicati a fianco di ciascuna voce:
28.20-A-I-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11%
28.29-B-III-a-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
29.06-B-IV-b-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13%
29.24-A-I-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11%
38.05-B-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%
79.03-B-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1
0%
b) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 39.01-B-VIII-b, sono modificati come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di Rettifica in G.U. 4/09/1964 n. 217 ha disposto che "nella colonna "Denominazione delle merci" della tabella dell'art. 9, in luogo di "B-VII-b altri: leggasi "B-VIII-b altri:"".
Art. 10
#Comma 1
Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli da 1 a 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.