Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della, legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attivita' specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure:
Gruppo 1° L. 100.300
Gruppo 2° L. 85.300
Gruppo 3° L. 68.100
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di licenziamento nonche' sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Esse sono altresi' utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.
Art. 3
#Comma 1
L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 3 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 2, e' soppresso.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.