DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 751/1965 - Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Numero 751 Anno 1965 GU 09.07.1965 Codice 065U0751

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;751

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della, legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attivita' specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure:

Gruppo 1° L. 100.300
Gruppo 2° L. 85.300
Gruppo 3° L. 68.100


Art. 2

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Comma 1

Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di licenziamento nonche' sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Esse sono altresi' utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.


Art. 3

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Comma 1

L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 3 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 2, e' soppresso.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.