Sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i rapporti giuridici relativi alle attivita' elettriche comprese tra i compiti statutari del "Consorzio dei Comuni della Media e Bassa Val di Non per lo sfruttamento delle acque dei torrenti Spareggio e Lovernatico", con sede in Spormaggiore (Trento).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
#Comma 1
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del Commissario del Governo la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni relative al trasferimento dei rapporti giuridici di cui all'art. 2, ai legali rappresentanti del Consorzio che indicheranno i rapporti giuridici stessi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
LA indicazione dei rapporti giuridici e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i relativi rapporti giuridici trasferiti.
Art. 4
#Comma 1
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti ai rapporti giuridici di cui agli articoli precedenti.
I legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti ai rapporti giuridici, indicando specificatamente quelli pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
Il Consorzio di cui all'art. 1 e' altresi' tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne i rapporti giuridici relativi alle attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Art. 5
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e 22 maggio 1963, n. 727.
Art. 6
#Comma 1
Per quanto non espressamente visto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, 36.