DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1237/1966 - Temporanee sospensioni o riduzioni daziarle per alcune materie prime destinate all'industria siderurgica e chimica, e per alcuni prodotti tropicali.

Temporanee sospensioni o riduzioni daziarle per alcune materie prime destinate all'industria siderurgica e chimica, e per alcuni prodotti tropicali.

Numero 1237 Anno 1966 GU 24.01.1967 Codice 066U1237

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori, seguenti modifiche:
1) per i prodotti compresi nell'annessa tabella A, provenienti da Paesi estranei alle Comunita' europee, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato;
2) l'allegato secondo della tariffa, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio e' sospesa totalmente o parzialmente, e' sostituito da quello annesso al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.