Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, sono utili per gli effetti contemplati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale. Valgono, in quanto applicabili le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.
Art. 3
#Comma 1
E' soppressa l'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.