DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 374/1965 - Conglobamento dell'indennita' mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964,

Conglobamento dell'indennita' mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964,

Numero 374 Anno 1965 GU 30.04.1965 Codice 065U0374

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;374

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, sono utili per gli effetti contemplati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale. Valgono, in quanto applicabili le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.