DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1216/1968 - Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, concernente richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppe dell'esercito nell'anno 1968.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, concernente richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppe dell'esercito nell'anno 1968.

Numero 1216 Anno 1968 GU 11.12.1968 Codice 068U1216

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-21;1216

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

Le aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quali risultano stabilite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, sono cosi' modificate:
a) sottufficiali: sedicimila unita';
b) graduati e militari di truppa: centoventimila unita'.