Le aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quali risultano stabilite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, sono cosi' modificate:
a) sottufficiali: sedicimila unita';
b) graduati e militari di truppa: centoventimila unita'.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1