LEGGE

Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Numero 599 Anno 1954 GU 10.08.1954 Codice 054U0599

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Art. 19

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Art. 20

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Art. 21

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Art. 22

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Art. 23

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Art. 24

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Art. 25

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Art. 26

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Art. 27

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Art. 28

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Art. 29

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Art. 30

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Art. 31

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Art. 32

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Comma 1

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

Comma 2

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi
corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . .L.100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . L. 60.000 L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque.
L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.
((21))

Art. 33

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Art. 34

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Art. 35

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Art. 36

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Art. 37

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Art. 38

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Art. 39

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Art. 40

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Art. 41

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Art. 42

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Art. 43

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Art. 44

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Art. 45

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Art. 46

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Art. 47

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Art. 48

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Art. 49

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Art. 50

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Art. 51

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Art. 52

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Art. 53

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Art. 54

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Art. 55

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Art. 56

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Art. 57

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Art. 58

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Art. 59

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Art. 60

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Art. 61

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Art. 62

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Art. 63

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Art. 64

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Art. 65

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Art. 66

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Art. 67

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Art. 68

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Art. 69

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Art. 70

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Art. 71

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Art. 72

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Art. 73

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Art. 74

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Art. 75

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Art. 76

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Art. 77

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Art. 78

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Art. 79

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Art. 80

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Art. 81

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Art. 82

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Art. 83

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Art. 84

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Art. 85

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Art. 86

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Art. 87

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Art. 88

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Art. 89

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Art. 90

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Art. 91

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Art. 92

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Art. 93

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Art. 94

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Art. 95

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Art. 96

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Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

SCELBA - TAVIANI - GAVA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO