Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modifiche di cui alle annesse tabelle A, B e C firmate dal Ministro per le finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1967, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, e' dovuta una tassa di compensazione nelle misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa.
Per le provenienze dagli Stati membri della Comunita' economica europea tale tassa sara' riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Stati non applichino alla esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nelle misure rispettivamente indicate nella suddetta tabella D.
Qualora gli Stati di cui al comma precedente applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nella predetta tabella, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sara' commisurato alla differenza tra la misura indicata nella tabella stessa e quella riscossa da detti Stati.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.