DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1725/1963 - Istituzione, fino al 3 aprile 1964, di tasse di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti e di bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee.

Istituzione, fino al 3 aprile 1964, di tasse di compensazione all'importazione di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti e di bozzime preparate ed appretti preparati a base di sostanze amidacee.

Numero 1725 Anno 1963 GU 05.12.1963 Codice 063U1725

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1725

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi dei seguenti prodotti, scortati dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, e' dovuta una tassa di compensazione nella misura a fianco di ciascuno indicata:
destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A): lire 1.603 per 100 Kg.;
bozzine preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa doganale 38.12-A-l): lire 1.213 per 100 Kg.
Tali tasse saranno riscosse dalle dogane in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi non applichi all'esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, le tasse di compensazione qui di seguito indicate:
destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A): fiorini olandesi 8,26 per 100 Kg.;
bozzine preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa doganale 38.12-A-I): fiorini olandesi 6.50 per 100 Kg.


Art. 2

#

Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 aprile 1964, all'importazione dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa doganale 35.05-A) e' dovuta, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione di lire 1.603 per 100 Kg.


Art. 3

#

Comma 1

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui ai precedenti articoli, affluiranno al capitolo 89 "Tasse di compensazione autorizzate ai sensi dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea", istituito nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1963-1964, la cui denominazione sara' modificata come segue:
"Tasse di compensazione autorizzate ai sensi degli articoli 226 e 235 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, alla denominazione del predetto capitolo, la conseguente variazione.


Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.