DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1551/1964 - Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1965.

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1965.

Numero 1551 Anno 1964 GU 01.02.1965 Codice 064U1551

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-18;1551

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' fissato in diecimila unita'.
Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1961, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, e' fissato in sessantamila unita'.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.


Art. 3

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Comma 1

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposite tempestiva comunicazione.