DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1360/1964 - Determinazione della pianta organica del Tribunale di Paola e data di inizio del suo funzionamento.

Determinazione della pianta organica del Tribunale di Paola e data di inizio del suo funzionamento.

Numero 1360 Anno 1964 GU 28.12.1964 Codice 064U1360

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-10-26;1360

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Tribunale di Paola comincera' a funzionare il 1 ottobre 1965.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Dal 1 ottobre 1965 le piante organiche del personale della magistratura, risultanti dalle tabelle B, C e tabella riassuntiva allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle E, F e tabella riassuntiva annesse al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Dal 1 ottobre 1965 le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalla tabella G annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.


Art. 5

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Comma 1

Dal 1 ottobre 1965 la pianta organica dell'ufficio unico presso il Tribunale di Paola, costituito ai sensi degli articoli 101 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' stabilita in n. 1 ufficiale giudiziario ed in n. 1 aiutante ufficiale giudiziario. Dalla stessa data e' soppressa la pianta organica degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari della Pretura di Paola.


Art. 6

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Comma 1

Dal 1 ottobre 1965 le piante organiche del personale di dattilografia addetto ai Tribunali e alle Procure della Repubblica presso i Tribunali, risultanti dalla tabella B allegata ai decreti ministeriali 27 giugno 1959 e 29 marzo 1960, con le varianti successive.
Sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalla tabella II annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.


Art. 7

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Comma 1

Dal 1 ottobre 1965 le piante organiche degli uscieri giudiziari addetti ai Tribunali, risultanti dalla rispettiva tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalla tabella I annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.