L'art. 2 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, e' sostituito dal seguente:
"La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, sara' coniata in oro ed in argento.
Si portera' appesa a petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianita' di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.
Il nastro potra' portarsi senza croce".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta sostituito dall'art. 2 del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, e' sostituito dal seguente:
"Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:
Ufficiali e sottufficiali:
croce d'oro: 25 anni croce d'argento: 16 anni Militari di truppa:
croce d'argento: 16 anni:
E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.
Il nastro della croce d'oro sara' sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento sara' sormontato di una stelletta di argento per i militari di truppa che abbiano compiuto 25 anni di servizio.
Per gli ufficiali ed i sottufficiali l'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore".