I posti di ruolo con carattere di temporaneita' previsti dalla nota a) della Tabella A e dalla nota a) della Tabella C annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ed esistenti alla data del 1 gennaio 1965 saranno soppressi a cominciare dall'anno 1969, in ragione di un terzo per ciascun anno.
Qualora negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti anzidetti, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero delle vacanze rimarranno in soprannumero. I posti in soprannumero, compresi quelli esistenti alla data del 1 gennaio 1965, saranno riassorbiti con le successive disponibilita' da qualsiasi motivo determinate.
Nulla e' innovato a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, per la soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneita' di cui alla nota b) della Tabella A, alle note a), b) e c) della Tabella G e alla nota a) della Tabella N annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1