All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, e' aggiunto il seguente comma:
"Tale sale puo' essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 anche non sofisticato purche' venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.