DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Numero 114 Anno 1995 GU 20.04.1995 Codice 095G0149

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;114

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Valore limite delle emissioni in atmosfera

Comma 2

La concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m(Elevato al Cubo) (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa).


Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento atmosferico sono definiti nell'allegato A.


Limiti diversi, anche in relazione alle operazioni di bonifica, potranno essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.


Restano ferme, in quanto non derogate dalle disposizioni contenute nei commi precedenti le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993. L'art. 41 cosi' recita:
"Art. 41 (Amianto: criteri di delega). - 1.
All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/2z17/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente".
- La direttiva 87/217/CEE e' pubblicato in GUCE n. L 85 del 28 marzo 1987.


Art. 2

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Comma 1

Valori limite negli effluenti liquidi

Comma 2

Agli effluenti liquidi provenienti dalle attivita' industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m(Elevato al Cubo) di effluente liquido scaricato.


Le procedure ed i metodi di analisi per la verifica del rispetto del limite indicato al comma 1 sono definiti nell'allegato B.


Limiti diversi, anche in relazione alla natura dei prodotti contenenti amianto presenti negli scarichi liquidi, possono essere stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto

Comma 2

Per l'attivita' di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonche' per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.


Art. 4

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Comma 1

Raccolta e trasmissione dati

Comma 2

Le autorita' competenti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita' una relazione sulle attivita' svolte per il controllo del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 specificando, per il limite relativo all'inquinamento atmosferico, il metodo adottato.


Il Ministero dell'ambiente predispone una relazione di sintesi dei dati di cui al comma 1 e la trasmette alla Commissione dell'Unione europea.