IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 e 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936 e 30 ottobre 1950, n. 1128;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
8) Diritto internazionale;
9) Economia e finanze delle imprese di assicurazione.
Attuale art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
11) "Idrologia medica".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1