DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1043/1948 - Modificazione degli articoli 546 e 547 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Modificazione degli articoli 546 e 547 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Numero 1043 Anno 1948 GU 09.08.1948 Codice 048U1043

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-06-30;1043

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Art. 2

#

Comma 1

L'art. 547 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' sostituito dal seguente:
"I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a secco del Ministero del tesoro, sono muniti di matrice e contromatrice e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e per ciascun esercizio, del capitale nominale, della somma versata per l'acquisto, della durata, della data di emissione e di scadenza, della tesoreria che ha ricevuto il versamento e di quella che deve effettuare il pagamento alla scadenza.
Nei buoni da lire diecimila ed oltre l'ammontare del capitale nominale deve risultare anche dalla filigrana.
Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono rilasciati ed essere firmati dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato.
I buoni al portatore hanno la firma a fac-simile del direttore generale del Tesoro, e all'atto dell'emissione vengono firmati dal tesoriere centrale e dal controllore capo, se rilasciati dalla Tesoreria centrale, e dal cassiere e dal capo della Sezione di tesoreria, se rilasciati dalle sezioni di Tesoreria provinciale.
I buoni del Tesoro sono distinti nelle seguenti serie:
A da L. 1.000 (limitatamente per quelli all'ordine) B " " 5.000
C " " 10.000
D " " 25.000
E " " 50.000
F " " 100.000
G " " 500.000
H " " 1.000.000
I " " 2.000.000
L " " 5.000.000
M " " 10.000.000


Art. 3

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1948.