L'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 1 aprile 1935, n. 459, nella parte in cui dispone che i componenti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie continuino durante l'incarico ad esercitare le loro normali funzioni, non si applica al presidente del Comitato.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1