REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 703/1933 - Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

Numero 703 Anno 1933 GU 04.07.1933 Codice 033U0703

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' per una sola volta, nonche' il riscatto dei servizi ai fini di quiescenza, gia' affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'Amministrazione.



Art. 2

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Comma 1

All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennita', degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie.

Per le pensioni di riversibilita' a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degli interessati.



Art. 3

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Comma 1

I provvedimenti di concessione e quelli con i quali si respinge una domanda di riscatto, pensione, assegno o indennita', sono adottati con decreto del Ministro preposto all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende.

I provvedimenti di cui al comma precedente, per i magistrati e gli impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per il personale dell'Avvocatura dello Stato e per gli appartenenti alla M.
V. S. N., sono disposti con decreto del Capo del Governo.

((Il Senato del Regno e la Camera dei deputati provvedono alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennita' per il trattamento di quiescenza del proprio personale)).((1))
((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1933, N. 1026)).((1))

In caso di pensioni miste, se l'impiegato sia passato dallo Stato ad altro ente, il riscatto e la liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, dalla quale egli dipendeva al momento del passaggio.

Per i personali non aventi qualita' di impiegati dello Stato, i provvedimenti di riscatto e di liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, cui e' demandata la tutela o la vigilanza sull'ente dal quale essi dipendono.

Le Amministrazioni di cui ai commi precedenti provvedono anche a favore delle famiglie degli impiegati morti in servizio o in pensione.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 29 luglio 1933, n. 1026 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la presente modifica avra' effetto dal 16 luglio 1933.


Art. 4

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Comma 1

((I decreti con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati sono emessi dal Ministro competente sentito un Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da diciotto a ventiquattro a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

E' in facolta' del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di Cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al sesto e ufficiali generali o superiori medici.

Alle sedute del Comitato prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario, di grado non inferiore al sesto, dell'Amministrazione dalla quale proviene la richiesta del parere.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attivita' di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita' dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu' Sezioni, composte di un presidente e di cinque membri dei quali almeno due magistrati ed un ufficiale medico.

Alla costituzione delle Sezioni provvede il presidente del Comitato.

Il parere del Comitato non e' obbligatorio quando la concessione o il diniego di pensioni od assegni privilegiati siano esclusivamente fondati sull'applicazione di norme legislative e regolamentari all'infuori di qualsiasi valutazione di circostanze di fatto obbiettive o riguardanti la persona del richiedente))
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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 30 giugno 1952, n. 865 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 1 aprile 1935, n. 459, nella parte in cui dispone che i componenti del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie continuino durante l'incarico ad esercitare le loro normali funzioni, non si applica al presidente del Comitato".


Art. 5

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Comma 1

Il Ministro, quando non intenda adottare il parere del Comitato, di cui all'articolo precedente, fa risultare nel decreto i motivi del suo dissenso.



Art. 6

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Comma 1

Il giudizio del Ministro e il parere del Comitato, circa la causa di servizio e il diritto a pensione o assegno privilegiato non sono vincolati dalle dichiarazioni o riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi o sanitari.



Art. 7

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Comma 1

I documenti di stato civile, personali e di famiglia richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonche' quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dal capo del personale di ciascuna Amministrazione durante il periodo di servizio dei propri dipendenti.

Costituisce infrazione disciplinare la inosservanza della disposizione di cui al precedente comma.



Art. 8

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Comma 1

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza puo' essere modificato o revocato d'ufficio o a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso di cui al successivo art.
14.

Fermo il disposto dell'articolo seguente e salve le decadenze di legge, il Ministro puo' sempre, modificando o revocando il primitivo decreto, disporre sul trattamento di quiescenza, quando dall'interessato sia presentata una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del primitivo provvedimento.


Art. 9

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Comma 1

Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto e' revocato o modificato quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita';

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.

La revoca o modifica puo' essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.

Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti e' di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Pero', nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) la proposta o domanda sara' ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsita' dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.


Art. 10

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Comma 1

La proposta dell'ufficio o la domanda di una delle parti per la revoca o modifica di cui ai precedenti articoli 8 e 9, quando il Ministro non le ritenga inammissibili, sono comunicate a tutte le altre parti interessate, a disposizione delle quali vengono anche posti, per il periodo di trenta giorni dopo quello della comunicazione, gli atti relativi, affinche' ne prendano visione e presentino, ove lo credano, le loro deduzioni.

Decorso il termine di trenta giorni, il Ministro emette il suo decreto sulla proposta o sulla domanda.



Art. 11

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Comma 1

Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, od altro assegno continuativo, viene liquidata la pensione o l'assegno provvisorio eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati.



Art. 12

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Comma 1

La Corte dei conti esercita il riscontro di legittimita' sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' della Corte dei conti i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e' insindacabile in sede di riscontro di legittimita'.

I decreti di liquidazione delle pensioni privilegiate sono comunicati, insieme con i documenti degli accertamenti sanitari e amministrativi della causa di servizio, e, ove del caso, delle condizioni economiche, al procuratore generale, che puo' produrre ricorso alla Corte dei conti, ai sensi dell' art. 14.



Art. 13

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Comma 1

Il decreto, con il quale si concede o si nega il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, e' comunicato all'interessato a mezzo del podesta' del Comune di residenza.

Ove non sia possibile comunicare il decreto alla persona dell'interessato, la comunicazione e' fatta ad una persona di famiglia o addetta alla casa di lui o al suo servizio, che sia capace di riceverla.

Nei casi di pensioni miste, il decreto e' inoltre notificato agli enti interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Per gli Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto e' comunicato in via amministrativa alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta.

I provvedimenti sul riscatto dei servizi, adottati durante la carriera dell'impiegato, sono comunicati all'interessato dalla propria Amministrazione.



Art. 14

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Comma 1

Entro novanta giorni dalla data della comunicazione o notificazione del decreto di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita', gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

Il procuratore generale presso la Corte dei conti puo' presentare ricorso, entro novanta giorni dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

In materia di riscatto dei servizi, il ricorso e' ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza, nei termini stabiliti dai due commi precedenti.

Il ricorso non e' ammesso contro le liquidazioni provvisorie.



Art. 15

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Comma 1

Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennita', per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art.


Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il Ministro, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' del suo ammontare.


Art. 16

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Comma 1

I provvedimenti amministrativi, relativi all'applicazione del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, sono deferiti alle amministrazioni competenti.

Sui ricorsi non ancora definiti e su quelli eventualmente prodotti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, giudica la Sezione giurisdizionale per le pensioni della Corte dei conti, con le norme e forme di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431.



Art. 17

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Comma 1

Con le stesse norme e con le stesse forme di cui al presente decreto, i Ministri competenti provvedono ai casi di modifica o revoca delle deliberazioni a suo tempo adottate dalla Sezione IV della Corte dei conti, in materia di trattamento di quiescenza.



Art. 18

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Comma 1

Gli atti inerenti alla liquidazione delle pensioni e delle indennita' e al riscatto dei servizi, sui quali non sia stato ancora adottato un provvedimento definitivo alla entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi dalla Corte dei conti ai Ministeri competenti per l'ulteriore corso, che si svolgera' senza che le parti interessate debbano presentare apposita istanza.



Art. 19

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Comma 1

I provvedimenti di pensione e degli altri assegni di quiescienza; che si liquidano in base alle norme del cessato regime austro-ungarico, sono adottati dalle autorita' centrali o provinciali, gia' competenti secondo le norme medesime.

Il trattamento di quiescenza spettante secondo le norme dell'ex Stato libero di Fiume e dell'antico Regno di Ungheria e' liquidato dal prefetto di Fiume.

Il trattamento spettante agli agenti ferroviari (e loro famiglie) provenienti dalla compagnia delle ferrovie meridionali, dalle ferrovie dello Stato austriache e dalle ferrovie dello Stato ungheresi, e' liquidato dal Ministro per le comunicazioni.

Il riscatto dei servizi e' disposto dall'autorita' competente alla liquidazione delle pensioni.

A favore delle famiglie degli impiegati della Real Casa e di quelli della Casa di S. A. R. il Duca di Genova, le cui pensioni passarono a carico del bilancio dello Stato, provvede il Ministro per le finanze.

Lo stesso Ministro per le finanze provvede per le famiglie degli impiegati degli antichi Governi italiani.

La Corte dei conti esercita, sui provvedimenti, di cui al presente articolo, il riscontro previsto dall'art. 12.

Contro i provvedimenti di cui ai precedenti commi e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, a norma dell'art. 14.



Art. 20

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio


Con altro decreto saranno stabilite le norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 334, foglio 22. - Mancini.