DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1124/1950 - Disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

Disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte con il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

Numero 1124 Anno 1950 GU 02.02.1951 Codice 050U1124

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-10-27;1124

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

A parziale modifica dell'art. 23 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, i rendiconti specificati nello stesso articolo debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.