E' determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A parziale modifica dell'art. 23 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, i rendiconti specificati nello stesso articolo debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.