DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 662/1948 - Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

Numero 662 Anno 1948 GU 14.06.1948 Codice 048U0662

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;662

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' corrisposto a carico dello Stato, sui bozzoli prodotti nella campagna 1947, un contributo non superiore a L. 100 per ogni chilogrammo a fresco. (1) ((3))
Per le partite dei detti bozzoli non ancora venduti, l'intero contributo e' corrisposto ai produttori, per tramite delle organizzazioni di raccolta e degli istituti di credito che hanno finanziato l'ammasso.
Per le partite dei detti bozzoli che siano stati venduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo per le partite cedute ad un prezzo non superiore a L. 150 al chilogrammo a fresco, base dieci per uno, spetta per intero ai produttori; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 150, ma non superiore alle L. 250, va ripartito tra il produttore venditore, al quale spetta una quota pari alla differenza tra 250 ed il prezzo conseguito, e l'industriale acquirente, al quale spetta il residuo; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 250 l'intero contributo spetta all'industriale acquirente.
Per le partite di bozzoli bianchi e bibianchi i prezzi base indicati nel comma precedente si intendono aumentati di L. 50 al chilogrammo.
Sono inoltre rimborsate, a carico dello Stato, L. 40 per chilogrammo a fresco, a compenso globale delle spese di raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 27 ottobre 1950, n. 1124 ha disposto (con l'art. 1) che "E' determinata in L. 50, per ogni chilogrammo a fresco, la misura dell'acconto da corrispondere sul contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 10 dicembre 1954, n. 1408 ha disposto (con l'art. 1) che "E' determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall'art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187, la misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947."


Art. 2

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Comma 1

La corresponsione dei contributi che per le vendite avvenute competono totalmente o parzialmente agli industriali filandieri, ai sensi del terzo comma dell'arti colo precedente, e' condizionata all'acquisto da parte di ciascun industriale dell'intera quota di bozzoli che gli verra' attribuita in base al piano di distribuzione di cui all'art. 8, n. 1, del presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro, di disporre una trattenuta, nella misura massima di L. 5 a chilogrammo sull'importo del contributo spettante agli agricoltori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, per interventi a favore di particolari situazioni interessanti la bachicoltura.
La erogazione del fondo costituito con la trattenuta di cui sopra sara' effettuata dall'Ente nazionale serico, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 7.


Art. 4

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Comma 1

((Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947 che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4500 per la seta gialla e di lire 5000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma e' devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui. all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.
I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi.
Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a, prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limiti della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza pero' in in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4700 per la bianca.
La parte di spettanza agricola va ad incrementi) della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo, e potra' essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.
La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario e' destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze commesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita.))

((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 13 marzo 1951, n. 187 ha disposto (con l'art. 5) che il presente articolo e' sostituito anche "con le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 6."


Art. 5

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Comma 1

Agli effetti dell'articolo precedente tutte le vendite all'interno e per esportazione di seta tratta greggia semplice ed addoppiata, oppure semplice torta, ed addoppiata torta, filati di doppio compresi, debbono essere denunciate all'Ente nazionale serico.


Art. 6

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Comma 1

La erogazione dei contributi di cui all'art. 1 e della trattenuta di cui all'art. 3, la riscossione e la distribuzione dei maggiori prezzi di cui all'art. 4 e le ritenute di cui all'art. 10 sono effettuate dall'Ente nazionale serico.


Art. 7

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Comma 1

E' costituita una Commissione composta:
1) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
3) di un rappresentante del Ministero dei tesoro;
4) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
5) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
6) di due rappresentanti dei produttori di bozzoli;
7) di due rappresentanti degli industriali filandieri;
8) di un rappresentante degli industriali del seme bachi;
9) di un rappresentante dei commercianti esportatori;
10) di un rappresentante dell'Ente nazionale serico.
La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per l'industria ed il commercio. Con lo stesso decreto sono designati in seno alla Commissione, un presidente ed un vice presidente.


Art. 8

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Comma 1

La Commissione di cui all'articolo precedente:
1) predispone il piano di distribuzione agli industriali filandieri delle partite di bozzoli invendute;
2) da' pareri sui reclami presentati dai singoli interessati in rapporto all'applicazione del presente decreto;
3) esprime, su richiesta dell'Ente nazionale serico, e dei Ministeri interessati, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente decreto;
4) esprime il parere sull'erogazione, del fondo di cui all'art. 3 del presente decreto.
Il piano di distribuzione di cui al n. 1 e' approvato con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio.
Le spese di funzionamento della Commissione e quelle sostenute dall'Ente nazionale serico, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente decreto, gravano in parti uguali sui produttori di bozzoli e sugli industriali acquirenti, in base ai singoli quantitativi di bozzoli negoziati.


Art. 9

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Comma 1

In seno alla Commissione di cui all'art. 7 e' costituito con lo stesso decreto che istituisce la Commissione, un comitato composto dei membri indicati ai numeri 3, 4, 9 e 10 e da uno dei due membri indicati rispettivamente ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo. Fa parte del Comitato suddetto anche un rappresentante degli industriali tessitori serici nominato con lo stesso decreto.
Il Comitato suddetto studia i sistemi piu' idonei per incrementare il consumo della seta e provvede alla loro attuazione con il fondo di cui all'articolo successivo.


Art. 10

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Comma 1

((E' istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalita' della presente legge)).
Il fondo e' costituito:
1) con un contributo degli industriali filandieri di L. 15 per ogni chilogrammo di bozzoli mercantili acquistati, base dieci per uno, peso a fresco, di produzione 1947.
Tale contributo sara' versate alla consegna del prodotto per le partite non ancora ritirate alla data di pubblicazione del presente decreto; mentre per quelle ritirate anteriormente e' ritenuto sulle somme spettanti all'industriale filandiere ai sensi del terzo comma dell'art. 1 e in ogni caso in misura non superiore al loro ammontare.
Restano esclusi dalla ritenuta suddetta i quantitativi di bozzoli corrispondenti alle partite di seta che risultano gia' prodotte e vendute all'entrata in vigore del presente decreto;
2) con la quota del 10% sugli eventuali sopraprezzi di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

Le norme per l'esecuzione dei presente decreto sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero, sentita la Corte dei conti.
Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di uno stanziamento di L. 2.500.000.000.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'applicazione del presente decreto, e' autorizzato a concedere anticipazioni fino al limite di L. 100.000.000 ciascuna, a favore del presidente dell'Ente nazionale serico, il quale assume per la presentazione dei rendiconti relativi la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.


Art. 12

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.