E' determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall'art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187, la misura del contributo di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai fini della liquidazione del saldo dovuto sul contributo di cui sopra, gli aventi diritto al contributo stesso che hanno provveduto direttamente alla vendita dei bozzoli senza avvalersi delle organizzazioni di ammasso collettive debbono notificare il proprio domicilio all'Ente nazionale serico in Milano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
A modifica dell'art. 2 del decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124, i rendiconti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.