DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 881/1950 - Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto.

Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto.

Numero 881 Anno 1950 GU 16.11.1950 Codice 050U0881

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-09-08;881

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo.
Ferme le disposizioni degli articoli 1, primo comma, 2, 3 e 4 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato regio decreto e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club "A.C." seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalita' giuridica ad esse riconosciuta con il regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323.


Art. 3

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Comma 1

Il Commissario per il turismo puo', per gravi motivi, sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia e dei singoli Automobile Club e nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.
La gestione commissariale puo' essere prorogata per non piu' di sei mesi.


Art. 4

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Comma 1

E' approvato e reso esecutivo il nuovo statuto dell'A.C.I., annesso al presente decreto, composto di 67 articoli e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.