L'Automobile Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, e' costituito in ente morale, con personalita' giuridica, al fine di disciplinare e inquadrare le varie attivita' che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, societa', istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie e all'estero.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1950, N. 881))
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo".