REGIO DECRETO

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto relativo dell'Automobile Club d'Italia. (026U2481)

Numero 2481 Anno 1926 GU 24.03.1927 Codice 026U2481

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-14;2481

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'Automobile Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, e' costituito in ente morale, con personalita' giuridica, al fine di disciplinare e inquadrare le varie attivita' che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, societa', istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie e all'estero.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1950, N. 881))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo".


Art. 2

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Comma 1

I rapporti tra lo Stato e gli enti e le persone che comunque svolgono attivita' automobilistiche civili nel Regno, nelle Colonie e all'estero, devono effettuarsi sempre a mezzo dell'Automobile Club d'Italia, ad eccezione dei rapporti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, opere e lavori con singoli enti e persone, nonche' dei rapporti che riguardano le autorizzazioni amministrative connesse all'esercizio dell'attivita' automobilistica.


Art. 3

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Comma 1

Le persone, le associazioni, le societa', gli istituti e gli enti non governativi, che per fini non militari aspirino ad ottenere, sotto qualsiasi forma, contributi e facilitazioni dallo Stato, devono rivolgersi al Ministero competente per il tramite dell'Automobile Club d'Italia, che esprime in merito il proprio parere.

Le domande per la concessione dei servizi pubblici automobilistici, definitivi o provvisori, dovranno essere inoltrate direttamente al Ministero competente, che potra' promuovere su di esse il parere dell'Automobile Club d'Italia.


Art. 4

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Comma 1

L'Automobile Club d'Italia esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione automobilistica, come gare, concorsi ed esposizioni.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra devono essere rivolte all'Automobile Club d'Italia che rilascia il nulla osta da esibirsi all'autorita' politica.

Il controllo delle manifestazioni viene esercitato dall'Automobile Club d'Italia.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1950, N. 881))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1950, N. 881))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1950, N. 881))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1950, N. 881))