DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 506/1952 - Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprieta' di Romanazzi G

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - relativo a terreni di proprieta' di Romanazzi G

Numero 506 Anno 1952 GU 24.05.1952 Codice 052U0506

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-14;506

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Romanazzi Guglielmo di Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Palagiano (provincia di Taranto), per la residua superficie di ettari 101.53.15, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilita' e' stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;".


Art. 2

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Comma 1

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel precedente articolo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilita' e' stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;".


Art. 3

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 novembre 1968, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1952, n. 506, in quanto nel piano particolareggiato di espropriazione nei confronti di Romanazzi Guglielmo per i terreni costituenti il terzo residuo assoggettati a vincolo di indisponibilita' e' stato compreso un terreno che non apparteneva al soggetto espropriato;".