DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 526/1950 - Autorizzazione della prelevazione di L. 437.605.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Autorizzazione della prelevazione di L. 437.605.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Numero 526 Anno 1950 GU 29.07.1950 Codice 050U0526

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 5 agosto 1949, numeri 604 e 614 e 31 ottobre 1949, numeri 777 e 781;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, e' autorizzata la prelevazione di L.
437.605.000. che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:


Ministero del tesoro:

Cap. n. 50. - Spese riservate della Presidenza
ecc.............................................. L. 50.000.000
Cap. n. 404. -Spese di ufficio, di cancelleria
ecc.............................................. L. 51.500.000
Cap n. 553-bis (di nuova istituzione).
-Assegni alimentari concessi alle persone
condannate, ai termini del decreto legislativo
luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134
, alla
confisca del patrimonio per delitti fascisti od
agli aventi diritto dalle medesime agli alimenti,
a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice
civile
........................................... L. 400.000
Ministero delle finanze:

Cap. n. 73-bis (di nuova istituzione).
- Spese confidenziali per la repressione del
contrabbando dei generi di polio................. L. 25.000.000
Cap. n. 236. - Acquisto di stabili e terreni.. L. 660.000 Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 40. - Contributo ad istituzioni, ecc.. L. 1.430.000
Cap. n. 46. - Contributo del Governo italiano
a favore dell'Organizzazione internazionale del
lavoro........................................... L. 7.905.000
Cap. n. 47. - Contributo del Governo italiano
a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura.............. L. 5.710.000
Cap. n. 99-bis (di nuova istituzione, sotto la
nuova rubrica "Spese per la Conferenza generale
dell'U.N.E.S.C.O."). - Spese di ufficio,
cancelleria e illuminazione Impianto e manuten-
zione dei servizi telefonici e di interpre-
tazione simultanea. Istallazione e fun-
zionamento dei servizi postale e telegrafico,
sanitario e bancario - Spese per gli automezzi e
di trasporto..................................... L. 30.000.000
Cap. n. 99-ter (di nuova istituzione).
- Compensi per il personale estraneo
all'Amministrazione dello Stato.................. L. 5.000.000
Cap. n. 99-IV (di nuova istituzione).
- Compensi speciali in eccedenza ai limiti
stabiliti per il lavoro straordinario da
corrispondere ai funzionari ed impiegati delle
varie Amministrazioni statali addetti alla
Conferenza (art. 6 del decreto legislativo
Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19
)............. L. 8.000.000
Cap. n. 99-V (di nuova istituzione). -
Spese di rappresentanza.......................... L. 7.000.000
Ministero dell'interno:

Cap. n. 57. - Spese per trasferte, ecc........ L. 50.000.000
Cap.n. 60. -Spese pel servizio sanitario delle
guardie di pubblica sicurezza, ecc............... L. 150.000.000
Cap. n. 139. - Spese di riattamento ed
adattamento di locali............................ L. 45.000.000
---------------- Totale... L. 437.605.000

Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.