DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 530/1950 - Autorizzazione della prelevazione di L. 829.607.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Autorizzazione della prelevazione di L. 829.607.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Numero 530 Anno 1950 GU 29.07.1950 Codice 050U0530

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-06-28;530

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 5 agosto 1949, numeri 604 e 614 e 31 ottobre 1949, n. 780;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-1950, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, e' autorizzata la prelevazione di L.
829.607.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:


Ministero delle finanze:
Cap. n. 73-bis. - Spese confidenziali per la
repressione del contrabbando dei generi di mono-
polio............................................ L. 25.000.000
Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 233-bis. - Spese per l'acquisto del Pa-
lazzo Davanzati, ecc............................. L. 4.607.000 Cap. n. 233-quarter (di nuova istituzione). -
Spese per l'acquisto del Palazzo Barberini in Ro-
ma ai termini della legge 1 giugno 1939, n. 1089 " 800.000.000
----------- Totale... L. 829.607.000
-----------

Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.