DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 372/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Ghera Giovanni fu Pasquale, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Ghera Giovanni fu Pasquale, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

Numero 372 Anno 1952 GU 02.05.1952 Codice 052U0372

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-04-02;372

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), della superficie di Ha. 51.94.55, nei confronti di Ghera Giovanni fu Pasquale. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1964, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1964, n. 169), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949."


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1964, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1964, n. 169), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1964, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1964, n. 169), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1964, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1964, n. 169), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949."