DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1806/1951 - Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Numero 1806 Anno 1951 GU 30.04.1952 Codice 051U1806

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1 ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470 e 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
"storia della letteratura latina medioevale".
Dopo l'art. 50, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in genetica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in genetica.

Art. 51. - La Scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di orientare e guidare verso l'attivita' scientifica nel campo della genetica i giovani biologi, naturalisti, agrari, medici e veterinari preparandoli a portare nell'insegnamento, nella ricerca e nell'esercizio professionale i metodi, i concetti, le conoscenze della genetica moderna.
Art. 52. - La durata del corso e' di anni due.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1) Genetica;
2) Genetica applicata alla zootecnica;
3) Genetica applicata alla fitotecnica;
4) Eredita' nell'uomo;
5) Citogenetica;
6) Fisiogenetica;
7) Genetica dei microorganismi;
8) Genetica di popolazioni;
9) Genetica evolutiva;
10) Biologia generale;
11) Antropologia;
12) Zoologia;
13) Botanica;
14) Statistica.
Questi corsi avranno, ove l'indole della materia lo permetta, carattere essenzialmente dimostrativo. A integrare il corso potranno essere tenute conferenze su argomenti speciali.
Art. 53. - Alla Scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi:
1) i laureati in scienze biologiche;
2) i laureati in scienze naturali;
3) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali;
4) i laureati in medicina e chirurgia;
5) i laureati in medicina veterinaria.
Il Consiglio della scuola fissa volta per volta e per ciascun aspirante gli insegnamenti da seguire e gli esami o gruppi di esami da sostenere a seconda dei corsi gia' seguiti negli studi per la laurea.
E' obbligatorio durante i due anni del corso l'internato nel centro di genetica e nell'Istituto di genetica.
L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri nominati dal preside della Facolta' e consiste nella discussione su una dissertazione scritta, originale, di carattere sperimentale.
Art. 54. - Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facolta' di scienze. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e' fissata anno per anno.