Nei confronti del Giappone e delle persone fisiche e giuridiche giapponesi cessano di avere applicazione, per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto dall'articolo seguente, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per i beni, diritti ed interessi dei quali il Giappone e le persone fisiche e giuridiche giapponesi siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto e non assoggettati, per qualsivoglia ragione, alle misure previste dal regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facolta' stabilita dall'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, e salvi gli obblighi derivanti dall'art. 18 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.