IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471, e 17 ottobre 1941, n. 1205, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128 e 1 aprile 1951, n. 472;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e aggiunto quello di:
12) storia della medicina.
Attuale art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
7) scienza dell'alimentazione;
8) biochimica applicata;
9) idrologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1