DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1644/1951 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di D'Ecclesis Emanuele e Michele fu Raffaele, in comune di Gravi

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di D'Ecclesis Emanuele e Michele fu Raffaele, in comune di Gravi

Numero 1644 Anno 1951 GU 04.02.1952 Codice 051U1644

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1644

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 17 compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 111.48.15, nei confronti della ditta D'ecclesis Emanuele per 55,88%, e Michele per 44,12% fu Raffaele.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".