E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 17 compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 111.48.15, nei confronti della ditta D'ecclesis Emanuele per 55,88%, e Michele per 44,12% fu Raffaele.((1))
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 dicembre 1962, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1962, n. 332) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione".