DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1410/1951 - Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Solima Vincenzo fu Rosalbino, in comune di Bisignano (Cosenza).

Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Solima Vincenzo fu Rosalbino, in comune di Bisignano (Cosenza).

Numero 1410 Anno 1951 GU 31.12.1951 Codice 051U1410

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1410

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Bisignano (provincia di Cosenza), della superficie di Ha. 166.01.10, nei confronti della ditta Solima Vincenzo fu Rosalbino. ((1))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."


Art. 2

#

Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila. ((1))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."


Art. 3

#

Comma 1

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."


Art. 4

#

Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1410, in relazione agli artt. 4 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, in quanto, nel colpire beni di proprieta' comune a Vincenzo e Francesco Solima fu Rosalbino e ad Eugenio Solima fu Goffredo, ha espropriato in testa a Vincenzo Solima anche la quota di comproprieta' di cui il piano pubblicato in vista dello scorporo di tali beni aveva previsto l'espropriazione in testa a Francesco Solima."