DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1413/1951 - Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Montemurro Alfredo fu Diego, in comune di Aprigliano (Cosenza).

Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Montemurro Alfredo fu Diego, in comune di Aprigliano (Cosenza).

Numero 1413 Anno 1951 GU 31.12.1951 Codice 051U1413

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1413

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Aprigliano (provincia di Cosenza) della superficie di Ha. 202.06.50 nei confronti della ditta Montemurro Alfredo fu Diego. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 dicembre 1961, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."


Art. 2

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Comma 1

I terreni, indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 dicembre 1961, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 dicembre 1961, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, formula parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 dicembre 1961, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."