Il terzo comma dell'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al Ministero del tesoro dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e' sostituito dal seguente:
"Possono altresi' prendere parte al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purche' provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma, ai sensi del precedente comma:
1) laurea in giurisprudenza, in scienze matematiche od in matematica, e fisica conseguite in una Universita' della Repubblica;
2) laurea in scienze coloniali;
3) laurea conseguita in una Universita' od in uno degli Istituti superiori indicati nell'art. 92, lettera b)".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.