DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1001/1949 - Trattamento economico degli ufficiali sanitari e dei medici condotti richiesti a prestare la loro opera per l'accertamento delle conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Trattamento economico degli ufficiali sanitari e dei medici condotti richiesti a prestare la loro opera per l'accertamento delle conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Numero 1001 Anno 1949 GU 14.01.1950 Codice 049U1001

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-10;1001

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'art. 58 del regolamento, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali sanitari ed i medici condotti non possono, senza giustificato motivo, rifiutare l'opera loro quando sia richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Le indennita' spettanti agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti sono le seguenti:
1) pagamento delle spese di viaggio in seconda classe nelle strade ferrate, in prima classe nelle tramvie e linee automobilistiche e lacuali e nella misura di venticinque lire per chilometro nelle strade non servite da ferrovie e da altri mezzi di linea;
2) lire cento per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia se si tratta di infortunio e lire centoventi se si tratta di malattia professionale;
3) lire quaranta per ogni certificato comprovante la continuazione della inabilita' assoluta al lavoro; pero' per uno stesso caso la spesa per i certificati di questa specie non potra' mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire centoventi;
4) lire ottanta per il certificato constatante l'esito definitivo dell'infortunio o della malattia professionale.
Le spese di cui al n. 1) sono a carico dell'istituto assicuratore o del datore di lavoro, secondo che l'opera dell'ufficiale sanitario o del medico condotto sia stata richiesta dall'uno o dall'altro".