DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 938/1949 - Norme per il conferimento mediante concorso per titoli, dei posti di ruolo del personale tecnico dei periti e nel grado 13° del ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione dei monopoli.

Norme per il conferimento mediante concorso per titoli, dei posti di ruolo del personale tecnico dei periti e nel grado 13° del ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione dei monopoli.

Numero 938 Anno 1949 GU 28.12.1949 Codice 049U0938

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-10-20;938

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il concorso per il conferimento dei posti disponibili nei vari gradi del ruolo del personale tecnico dei periti, gruppo B, previsto nell'art. 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, e nella tabella allegato D all'decreto stesso, si effettuera' con l'osservanza delle norme stabilite nei seguenti articoli.


Art. 2

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Comma 1

L'ammissione al concorso citato al precedente art. 1 degli aspiranti appartenenti ai soppressi ruoli di seconda categoria: tecnico e meccanico, non muniti di alcuno dei titoli di studio, indicati all'art. 5, primo comma, del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, i quali abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, una anzianita' di servizio nei ruoli suddetti non inferiore a cinque anni e siano giudicati meritevoli, e' disposta con deliberazione del Ministro per le, finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

La Commissione giudicatrice del concorso e' composta: da un magistrato dell'ordine amministrativo di grado 5ª, designato dal Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede; da, quattro funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6ª, membri.
Le funzioni di segretario sono espletate da, un funzionario della stessa Amministrazione di grado non inferiore al 9°.


Art. 5

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Comma 1

La Commissione fissa preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli e formula il proprio giudizio in base alla, somma dei voti attribuiti ad ogni concorrente per ciascuno dei titoli valutati.
Per la conversazione di cultura generale ogni commissario dispone di 10 punti. La prova non s'intende superata se il candidato non avra' riportato la votazione di almeno sei decimi. La votazione finale e' data dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli e dal punto ottenuto nella conversazione di cultura, generale, se superata. La graduatoria dei concorrenti e' formata, secondo l'ordine dei punti riportati, nella votazione finale applicando, in caso di parita', i benefici di legge.
I vincitori del concorso saranno destinati esclusivamente a servizi tecnici.
I concorrenti dichiarati eccedenti il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli da conferirsi successivamente.


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Il concorso per titoli previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, per il conferimento dei posti disponibili nel grado 13° del ruolo del personale d'ordine, gruppo C, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, riservato al personale impiegatizio non di ruolo ed a quello salariato di ruolo e non di ruolo, maschile e femminile, dell'Amministrazione stessa si effettuera' con l'osservanza, delle norme di cui ai successivi articoli.


Art. 8

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Comma 1

La, Commissione esaminatrice del concorso previsto dal precedente art. 7 e' composta:
da, un magistrato dell'ordine amministrativo di grado 5°, designato dal Presidente del Consiglio di Stato) o della, Corte dei conti, che la presiede;
da quattro funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7°, membri.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della, stessa Amministrazione, di grado non inferiore al 9°.


Art. 9

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Comma 1

La Commissione in base ai titoli che i candidati no dei candidati stessi una votazione espressa in centesimi. La idoneita' e' riconosciuta a quei concorrenti che riportino una votazione complessiva non inferiore a sessanta centesimi, in base ai criteri che saranno preliminarmente fissati dalla Commissione, per la valutazione dei titoli posseduti.
La, graduatoria dei vincitori del concorso sara' formata, secondo l'ordine della votazione riportata, dai candidati, applicando, in caso di parita', i benefici di legge.
I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a, concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si renderanno successivamente vacanti.


Art. 10

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella, Gazzetta, Ufficiale della Repubblica italiana.