IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5 settembre 1942, n. 1235, 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160, 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Catania, e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 26. - Alle materie complementari aggiunto il seguente insegnamento:
26. Paletnologia.
Attuale art. 48. - Alle materie complementari e' aggiunto il seguente insegnamento:
6. Spettroscopia.
Attuale art. 126. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
La scuola, puo' accogliere non piu' di dieci iscritti per il primo, dieci per il secondo anno di corso e otto per il terzo anno".
All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' aggiunta la seguente scuola:
5. Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.
Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.
Art. 135. - La scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle e' di tre anni.
La scuola non puo' accogliere piu' di cinque allievi per ciascun anno di corso.
Art. 136. - Gli insegnamento impartiti nella scuola sono:
1) anatomia della cute, delle mucose e dell'apparato genito-urinario;
2) fisiopatologia della cute, delle mucose e dello apparato genito-urinario;
3) semejotica generale, patologia e clinica dermatologica;
4) semejotica, generale, patologia e clinica delle malattie veneree e sifilitiche;
5) urologia;
6) igiene, profilassi e disposizioni legislative delle malattie veneree e cutanee;
7) sifilide del sistema nervoso;
8) terapia fisica specialistica;
9) terapia generale specialistica (medica e chirurgica);
10) istologia patologica specialistica della cute e delle mucose (prove pratiche ed esami di laboratorio);
11) microbiologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);
12) parassitologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);
13) sierologia specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio);
14) chimica biologica specialistica (con prove pratiche ed esami di laboratorio).
Anche per questa scuola valgono le norme delle altre scuole di specializzazione gia' in funzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1