DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 325/1949 - Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, per l'ammissione alla carriera di gruppo A dei Servizi stampa e spettacolo dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234, per l'ammissione alla carriera di gruppo A dei Servizi stampa e spettacolo dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numero 325 Anno 1949 GU 25.06.1949 Codice 049U0325

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-09;325

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sino a quando non sara' emanato il regolamento per il personale dei Servizi stampa e spettacolo dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si osservano per l'ammissione alla carriera, amministrativa di gruppo A di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, le disposizioni dei seguenti articoli 2 e 3 del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Per l'ammissione ai concorsi di nomina nella carriera indicata nel precedente art. 1, e' richiesta la laurea in giurisprudenza, od in economia e commercio, o in scienze politiche, o in lettere, o in lingue e letterature straniere, ovvero un titolo di studio equipollente rilasciato da una Universita' o da uni altro Istituto di istruzione superiore.
I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non piu' della meta' dei posti messi a concorso.


Art. 3

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Comma 1

Il programma d'esame, per i concorsi previsti dal precedente art. 2, e' stabilito come segue:
Prove scritte:
1) diritto civile;
2) diritto costituzionale ed amministrativo;
3) storia civile e letteraria d'Italia dal medioevo ai nostri giorni.
La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: diritto internazionale pubblico economia politica; nozioni di statistica; legislazione sulla stampa, sullo spettacolo e sulla proprieta' letteraria, artistica e scientifica; una lingua straniera, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di saperla tradurre in italiano - e dall'italiano se trattisi della lingua francese - e leggere con sicurezza.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale.