La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485, e' aumentata come segue dal 1 maggio 1949:
L. 16 su linee fino a 3 chilometri;
L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri;
L. 47 su linee oltre i 25 chilometri.
L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1