DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1352/1952 - Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Numero 1352 Anno 1952 GU 07.11.1952 Codice 052U1352

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430: 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148 e 27 ottobre 1951, n. 1791;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
11) Economia montana e forestale;
12) Diritto della navigazione.
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di:
"Radioattivita'".
Art. 45, relativo al corso di laurea in scienze naturali, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze naturali, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte".