Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, gia' modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582, sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alla tabella n. 1, di cui all'articolo precedente, e' aggiunta la voce n. 40-bis (pacchi contenenti libri spediti da editori), la quale sostituisce quella n. 5 della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193.
Art. 3
#Comma 1
Il diritto di ricevuta nella misura fissa di L. 10, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, e' abolito per le spedizioni in raccomandazione contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi.
L'anzidetto diritto di ricevuta, per i vaglia, anziche' essere convertito in francobolli, da applicarsi sui vaglia stessi, e' aggiunto alla tassa di emissione e conteggiato come provento vaglia.
Art. 4
#Comma 1
La voce n. 2 della tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e concernente l'indennita' di smarrimento pacchi dovuta agli utenti, modificata con il n. 11 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193, e' sostituita, dalla seguente:
N. 2 - Pacchi: indennita' di smarrimento:
l'indennita' dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno della decade successiva a quella della sua pubblicazione.
Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.