DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1504/1955 - Norme per l'espletamento degli esami di concorso per merito distinto e degli esami di idoneita' per la promozione al grado di primo capotecnico (grado 9°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico della Zecca.

Norme per l'espletamento degli esami di concorso per merito distinto e degli esami di idoneita' per la promozione al grado di primo capotecnico (grado 9°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico della Zecca.

Numero 1504 Anno 1955 GU 22.02.1956 Codice 055U1504

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-09;1504

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo capotecnico - grado 9°, gruppo B - nel ruolo del personale tecnico della Zecca, di cui alla tabella E dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, consta di quattro prove scritte e di una prova orale secondo il programma di cui all'allegato A annesso al presente decreto e firmato dal Ministro per il tesoro.


Art. 2

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Comma 1

L'esame di idoneita' per la promozione a primo capotecnico - grado 9°, gruppo B - nel ruolo del personale tecnico della Zecca, di cui alla tabella E dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, consta di tre prove scritte e di una prova orale secondo il programma di cui all'allegato B annesso al presente decreto e firmato dal Ministro per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Le Commissioni giudicatrici per gli esami di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono nominate dal Ministro per il tesoro e sono costituite:
da un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a referendario, presidente;
dal direttore della Zecca;
dal vice direttore della Zecca;
da due professori insegnanti negli Istituti tecnici industriali statali di materie comprese nel programma d'esame: membri.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di gruppo A della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 9°.
Per ciascuna Commissione sono, altresi', nominati quattro membri supplenti per sostituire quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti.
I supplenti del direttore e del vice direttore della Zecca sono scelti, rispettivamente, tra i funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro e tra i funzionari del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, entrambi di grado non inferiore al 6°; i supplenti dei due professori sono scelti, al pari di questi, tra gli insegnanti, negli Istituti tecnici industriali statali, di materie comprese nel programma d'esame.


Art. 4

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Comma 1

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si osservano le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle del regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale appartenente al Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.