La tabella di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1015, e' sostituita dalla seguente:
Misura del compenso annuo lordo
Numero degli incaricati
L. 156.000
2.700
L. 221.000
1.000
L. 260.000
1.000
L. 299.000
1.000
L. 325.000
700
L. 364.000
500
L. 429.000
400
L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 381, e' soppresso.