Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtu' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, e' ridotto di un anno e mezzo.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1