Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, e' sostituito dal seguente:
((Numero
Grado Qualifica dei posti
IV Ispettori generali capi..........................4
V Questori ed ispettori generali...................110
VI Vicequestori.....................................110
VII Commissari capi..................................282
VIII Commissari.......................................410
IX Commissari aggiunti..............................490
X e XI Vicecommissari e vicecommissari
aggiunti.........................................505))
L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed e' comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, e possono essere conferite ai questori che abbiano diretto una questura per almeno un triennio o esercitato per ugual periodo le funzioni di ispettore generale.
Art. 3
#Comma 1
Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta, dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi puo' essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.
Art. 4
#Comma 1
Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti:
1) l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 36.00 (trentaseimila) lorde annue, se coniugati, e L. 30.000 (trentamila), se celibi. Tale indennita' e' pensionabile limitatamente alla somma di L. 3500 (tremilacinquecento);
2) l'indennita' giornaliera di ordine pubblico nella misura di L. 110 (centodieci) giornaliere;
3) l'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza nella misura di L. 55 (cinquantacinque) lorde giornaliere.
Art. 5
#Comma 1
Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nel grado. ((2))
Il regio decreto 18 marzo 1923, n. 762, sul conferimento delle funzioni di questore ad estranei all'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' abrogato.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 30 novembre 1955, n. 1299 ha disposto (con l'articolo unico) che "Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtu' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, e' ridotto di un anno e mezzo."
Art. 6
#Comma 1
Gli attuali questori di 2ª classe (grado 6°) verranno collocati, secondo l'ordine di ruolo, nel grado 5°, dopo l'ultimo iscritto in detto grado.
Gli attuali vice questori (grado 7°) verranno collocati secondo l'ordine di ruolo nel grado 6°.
Art. 7
#Comma 1
Nella prima attuazione del presente decreto l'inquadramento e le promozioni ai gradi di questore (grado 5°) e vice questore (grado 6°) potranno effettuarsi anche in soprannumero nei limiti, rispettivamente, di 20 e di 15 unita'.
Tali soprannumeri saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1 gennaio 1949.
Art. 8
#Comma 1
Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se non abbiano raggiunta l'anzianita' prescritta dal precedente art. 5.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.