DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 3473/1952 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di Manfredonia (Foggia

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di Manfredonia (Foggia

Numero 3473 Anno 1952 GU 19.01.1953 Codice 052U3473

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3473

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Granatiero Antonio fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 28.05.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria".


Art. 2

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Comma 1

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria".


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedente art. 1.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria".


Art. 4

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Comma 1

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3473 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 1, 4 e 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1, n. 3, del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha incluso nei terreni dei quali ha disposto l'esproprio particelle facenti parte di territori non suscettibili di trasformazione fondiaria".